giovedì 7 luglio 2016

INFORMAZIONI LEGALI sul Trattamento Sanitario Obbligatorio - TSO - LEGAL INFORMATION about Forced Treatment in Italy


dal sito: https://artaudpisa.noblogs.org/post/2016/05/26/informazioni-sul-trattamento-sanitario-obbligatorio/

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INFORMAZIONI SUL TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio)



La legge 180/78 è la normativa che regola in Italia i trattamenti sanitari. La legge 180/78 sancisce che i trattamenti sanitari sono, in generale, volontari. Ma stabilisce anche  dei casi in cui il ricovero venga eseguito coattivamente e contro la volontà dell’individuo: è il caso del T.S.O. eseguibile all’interno del reparto psichiatrico di un qualunque Ospedale generale civile; SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura)

Il trattamento sanitario obbligatorio ha durata di 7 giorni [prorogabili], e per essere disposto necessita di una serie di passaggi stabiliti per legge. Esso deve essere disposto dal Sindaco del comune di residenza su proposta di un medico e convalidato da uno psichiatra operante nella struttura pubblica.
Dopo aver firmato la richiesta di T.S.O. il sindaco deve inviare il provvedimento e le certificazioni mediche al Giudice Tutelare operante sul territorio. Il giudice, che ha un compito di vigilanza sui trattamenti, può entro 48 ore convalidare o meno il provvedimento. Lo stesso procedimento deve essere seguito nel caso in cui il T.S.O. venga rinnovato.

Il T.S.O. può essere eseguito solo se sussistono queste trecondizioni:

1. L’individuo presenta alterazioni psichiche tali da necessitare interventi terapeutici urgenti;

2. L’individuo rifiuta l’interventi terapeutici;

3.L’individuo non può essere assistito in altro modo rispetto al ricovero ospedaliero.


Quanto al contenuto, un Trattamento Sanitario Obbligatorio può essere revocato se mancano le 3 condizioni che lo giustificano. Poiché è molto difficile appellarsi alla mancanza dello stato di urgenza o di necessità definito dall’arbitrio dello psichiatra di turno, è più funzionale far riferimento alle altre 2 condizioni. Se non vi sono omissioni e  il T.S.O. risulta legale, una volta in reparto è opportuno o dimostrare che il trattamento può avvenire in luogo diverso rispetto all’ospedale, oppure accettare le cure che ci vengono somministrate. In tali casi 2 delle condizioni decadono. A questo punto si può chiedere la revoca del T.S.O. al Sindaco e al Giudice Tutelare, magari allegando un’autocertificazione in cui si dichiara l’accettazione della terapia.
Di fronte alla presentazione di un provvedimento di T.S.O. abbiamo diritto a chiedere la NOTIFICA del Sindaco relativa al provvedimento stesso. In mancanza o in attesa di tale notifica, che deve pervenire entro 48 ore, nessuno può obbligarci a ricoverarci o a seguire terapie, a meno che non abbiamo violato norme penali o che lo psichiatra abbia invocato lo stato di necessità regolato dall’articolo 54 del Codice Penale.
Potrebbe mancare a questo punto la notifica da parte del Giudice Tutelare che deve pervenire entro le 48 ore successive alla richiesta del Sindaco. Se la convalida del giudice non avviene entro questo lasso di tempo il provvedimento decade. Ciò significa che abbiamo tutto il diritto, ai sensi di legge, di lasciare la struttura ospedaliera in cui ci avevano rinchiuso.

In molti casi accade che i medici che firmano il provvedimento non abbiano mai né visto né visitato il paziente. Il ricovero risulta illegale e dunque il T.S.O. è invalidato. In questi casi, inoltre, i medici possono essere denunciati per falso in atto pubblico.
Il T.S.O. decade anche qualora o i medici o il Sindaco o il Giudice Tutelare, nei loro documenti abbiano omesso di specificare le motivazioni che hanno reso necessario il ricorso al ricovero coatto.
Se il provvedimento di T.S.O. è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza, ne va data comunicazione al sindaco di quest’ultimo comune. Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero degli Interni e al consolato competente, tramite il prefetto.



I DIRITTI CHE ABBIAMO in CASO di TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

  1. abbiamo diritto alla notifica del provvedimento di TSO. In assenza di questa notifica nessuno può obbligarci a seguirlo o ad assumere terapie (esclusi i casi di comportamenti penalmente rilevanti e i casi in cui si ravvisano gli estremi dello stato di necessità).
  2. abbiamo diritto di presentare ricorso avverso al TSO al Sindaco che lo ha disposto. Questo ricorso può essere proposto anche da chi ne ha interesse (familiari, amici, associazioni ecc..). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal ricovero (quando presumibilmente lo stesso non ha ancora convalidato il
    provvedimento).
  3. abbiamo diritto di avanzare richiesta di revoca al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata
    del TSO e delegando, se vogliamo, una persona di nostra fiducia a rappresentarci al processo.
  4. abbiamo diritto di scegliere, ove possibile, il reparto presso cui essere ricoverati.
  5. abbiamo diritto di conoscere le terapie che ci vengono somministrate e di poter scegliere fra
    una serie di alternative.
  6. abbiamo diritto di comunicare con chi riteniamo opportuno e di ricevere visite nell’orario stabilito dalla struttura ospedaliera.
  7. abbiamo diritto di essere rispettati nella nostra dignità psichica e fisica. Anche se sottoposti a TSO nessuna contenzione fisica e meccanica può esserci applicata, se non in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia e in accordo alle linee guida dell’Ospedale. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili.
  8. abbiamo diritto di dettare nella nostra cartella clinica ogni informazione riguardante il nostro
    stato di salute e i trattamenti che riceviamo.
  9. abbiamo diritto di conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (essi devono
    indossare cartellini di riconoscimento).



Il Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud

 per info e contatti:

Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud

via San Lorenzo 38 56100 Pisa antipsichiatriapisa@inventati.org

www.artaudpisa.noblogs.org / 335 7002669

1 commento:

  1. se lo psichiatra invoca sto articolo 54 dove dovrebbe essere scritto?
    le info sulla notifica del tso sono scorrette o a noi mancano dei documenti: il tso non è stato notificato, non abbiamo mai avuto copia del documento con un foglio che ne attesti la visione da parte del paziente.

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