giovedì 10 marzo 2016

Linee guida sull’applicazione dell’articolo 14 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità CRPD - Campaign no Forced Psychiatry

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                   in inglese Guidelines on Article 14)                                        https://absoluteprohibition.wordpress.com/2016/01/

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       Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Linee guida sull’applicazione dell’articolo 14 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

Il diritto alla libertà e alla sicurezza delle persone con disabilità

Adottato durante la 14ª sessione del Comitato, tenutasi a settembre del 2015


I. Introduzione

1. Dal momento che il Comitato sui diritti delle persone con disabilità (da qui in poi: il Comitato) ha adottato una dichiarazione sull'articolo 14 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (da qui in poi: la Convenzione), nel mese di settembre 2014, (CRPD/C/12/2, allegato IV), alcuni organismi delle Nazioni Unite, così come i processi intergovernativi, hanno sviluppato linee guida per il diritto alla libertà, alla sicurezza e al trattamento dei detenuti, che fanno riferimento anche alla privazione della libertà delle persone con disabilità. Alcuni organismi regionali hanno inoltre previsto l’adozione di strumenti vincolanti supplementari, che consentirebbero l’internamento involontario e il trattamento sanitario obbligatorio di persone con disabilità intellettive e psicosociali. D’altra parte, il Comitato ha ulteriormente sviluppato la sua comprensione dell’articolo 14, mentre è impegnato in un dialogo costruttivo con diversi Stati Parti della Convenzione.



2. Il Comitato, in quanto organo di controllo internazionale della Convenzione, ha adottato queste linee guida per fornire ulteriori chiarimenti agli Stati Parti, le organizzazioni regionali di integrazione, le Istituzioni Nazionali sui Diritti Umani e i meccanismi di monitoraggio nazionali, le organizzazioni delle persone con disabilità, le organizzazioni della società civile, nonché le agenzie delle Nazioni Unite, e gli esperti indipendenti, sull’obbligo degli Stati Parti, ai sensi della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, di rispettare, proteggere e garantire il diritto alla libertà e alla sicurezza, delle persone con disabilità. Queste linee guida sostituiscono la dichiarazione per l'articolo 14 della Convenzione, adottata dalla Commissione.

II. Il diritto alla libertà e alla sicurezza delle persone con disabilità


3. Il Comitato ribadisce che la libertà e la sicurezza della persona è uno dei diritti più preziosi a cui tutti hanno diritto. In particolare, tutte le persone con disabilità, e in particolare le persone con disabilità intellettive e disabilità psico-sociali, hanno il diritto alla libertà ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione.

4. L'articolo 14 della Convenzione è, in sostanza, una disposizione di non discriminazione. Specifica il campo di applicazione del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, in relazione alle persone con disabilità , nel cui esercizio vieta ogni forma di discriminazione basata sulla disabilità. Con ciò, l'articolo 14 riguarda direttamente la finalità della convenzione, cioè di garantire il pieno e uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, da parte di tutte le persone con disabilità, e di promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità.

5. Questa natura non discriminatoria dell'articolo 14 dimostra la stretta correlazione con il diritto all'uguaglianza e alla non-discriminazione (articolo 5). L’articolo 5 (1) riconosce che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge e che hanno diritto ad una uguale protezione da parte della legge. L’articolo 5 (2) vieta ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantisce alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica, contro ogni discriminazione, per qualunque motivo.

III. Il divieto assoluto di detenzione sulla base delle perdite di valore

6. Ci sono ancora pratiche mediante le quali gli Stati Parti permettono la privazione della libertà, sulla base di una disabilità reale o percepita [impairment].  A questo proposito il Comitato ha stabilito che l'articolo 14 non consente alcuna eccezione, attraverso cui le persone possono essere detenute, sulla base della loro alterazione reale o percepita. Tuttavia, le legislazioni di diversi Stati Parti, incluso le leggi sulla psichiatria, prevedono circostanze in cui le persone possono essere detenute, sulla base della loro disabilità reale o percepita, a condizione che vi siano altre motivazioni per la loro detenzione, tra cui quella che essi vengano considerati pericolosi per sé o per gli altri. Questa pratica è incompatibile con l'articolo 14, riveste una natura discriminatoria ed equivale alla privazione arbitraria della libertà.

7. Nel corso dei negoziati del Comitato Ad Hoc, che hanno portato all'adozione della Convenzione, ci sono state ampie discussioni sulla necessità di includere una denominazione qualificante, come ad esempio “solo” o “esclusivamente”, nella stesura del testo dell'articolo 14 (1) (b), relativamente al divieto di privazione della libertà dovuta all’esistenza di una disabilità reale o percepita. Gli Stati vi si sono opposti, sostenendo che potrebbe portare a interpretazioni errate e consentire la privazione della libertà sulla base di una disabilità reale o percepita, in combinazione con altre condizioni, come l’essere pericolosi per sé o per gli altri.  Inoltre, ci sono state discussioni sull’opportunità di inserire una disposizione per un riesame periodico della privazione della libertà, nel testo del progetto dell’articolo 14 (2).  La società civile ha altresì contrastato l’uso di denominazioni qualificanti e la revisione periodica. ,   Di conseguenza, l'articolo 14 (1) (b) vieta la privazione della libertà sulla base di una disabilità reale o percepita, anche se, per giustificare la privazione della libertà, venissero utilizzati fattori o criteri aggiuntivi. La questione è stata risolta nella settima riunione del Comitato Ad Hoc.

8. Il divieto assoluto della privazione della libertà, sulla base di una disabilità reale o percepita, è strettamente collegata all'articolo 12 della Convenzione (uguale riconoscimento di fronte alla legge). Nel suo Commento Generale No. 1, questo Comitato ha precisato che gli Stati Parti devono astenersi dalla pratica di negare la capacità legale alle persone con disabilità e dalla pratica di detenerle in istituzioni contro la loro volontà, o se manca il consenso libero e informato delle persone interessate, o con il consenso di un sostituto per prendere decisioni [tutore], poiché questa pratica costituisce la privazione arbitraria della libertà e viola gli articoli 12 e 14 della Convenzione.

9. Godere del diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona, è fondamentale per l’attuazione dell’articolo 19, sul diritto di vivere in modo indipendente ed essere inclusi nella comunità. Il Comitato ha sottolineato questo collegamento con l’articolo 19 e ha espresso la sua preoccupazione circa l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità, e la mancanza di servizi di supporto nella comunità,  e ha raccomandato l’implementazione di servizi di supporto e di strategie di deistituzionalizzazione efficaci, in consultazione con le organizzazioni di persone con disabilità.  Inoltre, ha chiesto l’assegnazione di maggiori risorse finanziarie per garantire adeguati servizi  di comunità.

IV. Ricovero non volontario o non consensuale nelle istituzioni psichiatriche

10. Il ricovero non volontario per cure mediche delle persone con disabilità, è in contrasto con il divieto assoluto di privazione della libertà sulla base di disabilità (articolo 14 (1) (b)) e con il principio del consenso libero e informato per l’assistenza sanitaria della persona interessata (articolo 25). Il Comitato ha ripetutamente dichiarato che gli Stati Parti devono abrogare le disposizioni che permettono il ricovero non volontario delle persone con disabilità, in istituzioni psichiatriche, sulla base di disabilità   reali o percepite. Il ricovero non-volontario nelle strutture di psichiatriche, porta con sé la negazione della capacità legale della persona di decidere circa la cura, il trattamento e il ricovero in un ospedale o in un’istituzione, e viola quindi l'articolo 12 congiuntamente all’articolo 14.

V. Trattamento non-consensuale durante la privazione della libertà


11. Il Comitato ha sottolineato che gli Stati Parti devono garantire che la fornitura di servizi sanitari, compresi i servizi psichiatrici, siano basati sul consenso libero e informato della persona interessata.   Nel suo Commento Generale No.1, il Comitato ha dichiarato che gli Stati Parti hanno l'obbligo di esigere da tutti i professionisti del settore sanitario (inclusi quelli del settore psichiatrico), che siano in possesso del consenso libero e informato delle persone con disabilità, prima di qualsiasi trattamento. Il Comitato ha dichiarato che, “in combinato con il diritto alla capacità legale su base di uguaglianza con gli altri, gli Stati Parti hanno l'obbligo di non permettere che sostituti per prendere decisioni [tutori], forniscano il consenso per conto delle persone con disabilità. Tutto il personale sanitario e medico dovrebbe garantire un’adeguata consultazione che coinvolge direttamente la persona con disabilità. Essi dovrebbero anche garantire, al meglio delle loro capacità, che gli assistenti o le persone di supporto non si sostituiscano o non influenzino indebitamente le decisioni delle persone con disabilità” 

VI. Tutela dalla violenza, dagli abusi e dai maltrattamenti, delle persone con disabilità, private della loro libertà.


12. Il Comitato ha invitato gli Stati Parti di proteggere la sicurezza e l’integrità personale delle persone con disabilità, che sono state private della loro libertà, compresa l’eliminazione del Trattamento Sanitario Obbligatorio  , dell’isolamento e dei vari metodi di contenzione fisici, chimici e meccanici  , nelle strutture sanitarie. Il Comitato ha rilevato, che queste pratiche non sono coerenti con il divieto di tortura e di altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di punizioni delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

VII. La privazione della libertà basata sulla pericolosità percepita delle persone con disabilità, per la presunta necessità di assistenza o di trattamento o altre ragioni. 


13. Nel corso di tutti i riesami dei rapporti degli Stati Parti, il Comitato ha stabilito che, consentire la detenzione di persone con disabilità sulla base della pericolosità per se stessi per gli altri, è in contrasto all'articolo 14. La detenzione non-volontaria delle persone con disabilità, basata sul rischio o sulla pericolosità, sul presunto bisogno di cure o trattamenti, o per altri motivi legati alla disabilità o alla diagnosi medica, è in contrasto con il diritto alla libertà, e equivale alla privazione arbitraria della libertà.

14. Le persone con disabilità intellettive e psico-sociali sono spesso considerate pericolose per se stessi e gli altri, quando non danno il consenso e/o resistono al trattamento medico o terapeutico. Tutte le persone, comprese quelle con disabilità, hanno il dovere di non fare del male. I sistemi giudiziari basati sullo stato di diritto, hanno leggi penali e altre leggi vigenti per affrontare la violazione di tale obbligo. Alle persone con disabilità viene spesso negato uguale protezione sancita da questa legislazione, e vengono dirottate su un binario legislativo separato, anche mediante le leggi psichiatriche. Queste leggi e procedure hanno comunemente uno standard più basso, quando si tratta di tutela dei diritti umani, in particolare il diritto a un processo giusto e imparziale e sono incompatibili con l'articolo 13, in combinato disposto con l'articolo 14 della Convenzione.

15. La libertà di compiere le proprie scelte, stabilito come principio di cui all'articolo 3 (a) della Convenzione, comprende la libertà di assumere rischi e commettere errori, su base di uguaglianza con gli altri. Nel suo Commento Generale No. 1, il Comitato ha dichiarato che le decisioni riguardanti le cure mediche e psichiatriche, devono essere basate sul consenso libero e informato della persona interessata, e devono rispettare l’autonomia della persona, la sua volontà e le sue preferenze. La privazione della libertà nelle istituzioni psichiatriche, che priva le persone con disabilità della loro capacità legale, sulla base della disabilità reale o percepita, o dello stato di salute, equivale ugualmente ad una violazione dell'articolo 12 della Convenzione.

VIII. Detenzione di persone incapaci di sostenere un processo nei sistemi giudiziari penali e/o incapaci di responsabilità penale


16. Il Comitato ha stabilito che le dichiarazioni di inidoneità ad essere processati o di incapacità ad essere penalmente responsabili nei sistemi di giustizia penale, e la detenzione di persone sulla base di tali dichiarazioni, sono in contrasto con l'articolo 14 della Convenzione, in quanto priva la persona del proprio diritto a un giusto processo e alle salvaguardie, che sono applicabili a ogni imputato. Il Comitato ha anche chiesto agli Stati Parti, di rimuovere quelle dichiarazioni dal sistema di giustizia penale. Il Comitato ha raccomandato che “tutte le persone con disabilità che sono state accusate di crimini e sono detenute nelle carceri e nelle istituzioni senza processo, siano autorizzate a difendersi contro le accuse penali e ad essere dotate di un supporto e di appropriati accomodamenti, per facilitare la loro effettiva partecipazione “ , nonché di accomodamenti procedurali, al fine di garantire un equo e giusto processo 

IX. Le condizioni di detenzione delle persone con disabilità


17. Il Comitato ha espresso la propria preoccupazione per le cattive condizioni di vita nei luoghi di detenzione, in particolare nelle prigioni, e ha raccomandato che gli Stati Parti assicurino che i luoghi di detenzione siano accessibili e offrano condizioni di vita umane. Più di recente, ha raccomandato “che [devono essere] presi dei provvedimenti immediati, per affrontare le pessime condizioni di vita nelle istituzioni”.  Questo Comitato ha raccomandato che gli Stati Parti istituiscano un quadro normativo per la fornitura di soluzioni ragionevoli, che preservi la dignità delle persone con disabilità, e garantisca questo diritto per coloro che sono detenuti nelle carceri.  Ha anche affrontato la necessità di “promuovere meccanismi di formazione per i funzionari giudiziari e carcerari, in conformità al paradigma  legale della Convenzione”.
18. Mentre generava la sua giurisprudenza ai sensi del Protocollo opzionale della Convenzione  , il Comitato ha affermato che, ai sensi dell'articolo 14 (2) della Convenzione, le persone con disabilità, private della libertà, hanno il diritto di essere trattate in conformità agli obiettivi e ai principi della Convenzione, comprese le condizioni di accessibilità e le sistemazioni ragionevoli. Il Comitato ha ricordato che gli Stati Parti devono adottare tutte le misure idonee per garantire che le persone detenute con disabilità, possano vivere in maniera indipendente e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita quotidiana nel loro luogo di detenzione, e anche garantire loro l’accesso, su base ugualitaria con gli altri, alle varie aree e servizi, come bagni, cortili, biblioteche, aree di studio, laboratori e servizi medici, psicologici, sociali e legali. Il Comitato ha sottolineato che la mancanza di accessibilità e di soluzioni ragionevoli, pone le persone con disabilità in condizioni al di sotto dello standard di detenzione, e sono incompatibili con l’articolo 17 della Convenzione, e può costituire una violazione dell'articolo 15 (2).

X. Monitoraggio delle strutture di detenzione e revisione delle detenzioni


19. Il Comitato ha sottolineato la necessità di implementare meccanismi di controllo e di revisione, in relazione alle persone con disabilità, private della loro libertà. Monitorare le istituzioni esistenti e rivedere le detenzioni, comporta la non accettazione della pratica di istituzionalizzazione obbligatoria. L'articolo 16 (3) della Convenzione richiede esplicitamente il monitoraggio di tutti i servizi e i programmi che vengono utilizzati dalle persone con disabilità, al fine di evitare ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso. L’articolo 33 richiede che gli Stati Parti stabiliscano un meccanismo nazionale di monitoraggio indipendente, e garantiscano la partecipazione della società civile al monitoraggio (par. 2 e 3). La revisione delle detenzioni deve avere lo scopo di confutare la detenzione arbitraria e di ottenerne il rilascio immediato, in nessun caso deve consentire la prosecuzione della detenzione arbitraria. 

XI. Misure di sicurezza


20. Questo Comitato ha preso in esame le misure di sicurezza imposte a persone considerate non responsabili a causa di “malattia mentale” e dell’incapacità di essere penalmente responsabile. Il Comitato ha inoltre raccomandato l’eliminazione delle misure di sicurezza ,  comprese quelle che implicano trattamenti e ricoveri psichiatrici obbligatori nelle istituzioni   Ha anche espresso preoccupazione per le misure di sicurezza che comportano la privazione della libertà a tempo indeterminato e per l’assenza di garanzie regolari nel sistema di giustizia penale. 

XII. Meccanismi alternativi e schemi di giustizia riparatrice


21. Il Comitato ha dichiarato che la privazione della libertà nei procedimenti penali, dovrebbe applicarsi solo come una questione di ultima istanza e quando altri programmi alternativi, compresa la giustizia riparatrice, non sono sufficienti a scoraggiare futuri reati.  I programmi alternativi non devono comportare il trasferimento a regimi di internamento psichiatrico o la disposizione che una persona prenda parte ai servizi psichiatrici; tali servizi devono essere forniti sulla base del consenso libero e informato della persona.  

XIII. Il consenso libero e informato in situazioni di emergenza e di crisi


22. Nella sua Commento Generale No.1, il Comitato afferma che gli Stati Parti devono rispettare e sostenere la capacità delle persone con disabilità, in ogni momento, anche in situazioni di emergenza e di crisi, nel prendere le decisioni. Gli Stati Parti devono assicurare che venga fornito un sostegno alle persone con disabilità, anche in situazioni di emergenza e di crisi, e “vengano fornite informazioni accurate e accessibili, sui servizi alternativi e messi a disposizione approcci non sanitari”.   Il Comitato afferma inoltre che “gli Stati Parti devono abolire le politiche e le disposizioni di legge che consentono o perpetuano il trattamento sanitario obbligatorio”, e che “le decisioni relative all'integrità fisica o mentale di una persona possono essere prese solo con il consenso libero e informato delle persone interessate”.   Al paragrafo 41 della suo Commento Generale No.1, il Comitato afferma che, “in combinato disposto con il diritto alla capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri, gli Stati Parti hanno l'obbligo di non permettere che “sostituti per prendere decisioni (tutori)”, diano il consenso per conto delle persone con disabilità”.

23. Il Comitato ha anche richiamato gli Stati Parti affinché garantiscano che alle persone con disabilità non venga negato il diritto di esercitare la propria capacità giuridica sulla base di analisi forniti da terzi, nel loro “miglior interesse”, e che, se dopo che sono stati fatti sforzi significativi, non si riesce a determinare la volontà e le preferenze di una persona, le pratiche associate al “migliore interesse” devono essere sostituite dallo standard di “migliore interpretazione della volontà e delle preferenza” della persona.  

XIV. L'accesso alla giustizia, riparazione e risarcimento delle persone con disabilità, private della libertà in violazione e sulla sola base dell'articolo 14, e in combinato disposto con l'articolo 12 e/o dell'articolo 15 della Convenzione.


24. Le persone con disabilità private arbitrariamente o illegalmente della loro libertà, hanno diritto ad avere accesso alla giustizia per controllare la legittimità della loro detenzione, e di ottenere un risarcimento e una riparazione appropriata. Il Comitato richiama l’attenzione degli Stati Parti alla Linea guida 20 dei “Principi di base e linee guida ONU sui rimedi e le procedure in materia di diritto, di chiunque sia stato privato della propria libertà di presentare ricorso dinanzi a un tribunale”, adottato dal Gruppo di lavoro sulla Detenzione Arbitraria, il 29 aprile 2015, nel corso della 72ª sessione. La Linea guida 20 contiene misure specifiche per le persone con disabilità, incluse le seguenti; 

  • “126. Devono essere adottate le seguenti misure per assicurare un accomodamento procedurale e la fornitura di accessibilità e di accomodamenti ragionevoli, per l'esercizio dei diritti sostanziali di accesso alla giustizia e pari riconoscimento di fronte alla legge:
  • (a) Le persone con disabilità devono essere informate, e deve essere loro fornito l’accesso, prontamente e come richiesto, a un sostegno adeguato per esercitare la loro capacità giuridica in relazione ai procedimenti, connessi alla detenzione e nella struttura detentiva stessa.  Il sostegno all’esercizio della capacità giuridica, deve rispettare i diritti, la volontà e le preferenze delle persone con disabilità e non deve mai sostituire il processo decisionale; 
  • (b) Alle persone con disabilità psicosociali deve essere data l’opportunità di comparire tempestivamente dinnanzi al giudice, con il sostegno e gli accomodamenti che possono essere necessari, anzichè dichiarare queste persone incompetenti;
  • (c) Le persone con disabilità possano accedere, in condizioni di parità con le altre persone sottoposte a detenzione, agli edifici in cui si trovano le forze dell’ordine e la magistratura. Le entità giurisdizionali devono garantire che i loro servizi includano un tipo di informazione e di comunicazione che sia accessibile alle persone con disabilità.  Devono essere adottate misure adeguate per garantire la segnaletica in Braille e in formati facilmente leggibili, e l’assistenza da parte di persone o animali e intermediari di facile comprensione, incluso guide, lettori e interpreti professionisti del linguaggio dei segni, al fine di facilitare l’accessibilità alla comunicazione nelle strutture degli organi giurisdizionali; 
  • (d) Gli individui che sono attualmente detenuti in un ospedale psichiatrico o in un’istituzione analoga e/o sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, o che potrebbero essere detenuti in questo modo o trattati coercitivamente in futuro, devono essere informati sui modi in cui possono assicurarsi, in modo efficace e tempestivo, il loro rilascio, anche con provvedimenti ingiuntivi;
  • (e) Questo aiuto deve consistere di un’ingiunzione che obbliga il servizio a rilasciare immediatamente la persona e/o a cessare immediatamente qualsiasi trattamento sanitario obbligatorio, nonché in misure sistematiche, come la richiesta di sbloccare le porte nei servizi psichiatrici e di informare le persone del loro diritto di andarsene via, e di istituire un’autorità pubblica perché fornisca l’accessibilità a un alloggio, ai mezzi di sussistenza e ad altre forme di sostegno economico e sociale, al fine di facilitare la deistituzionalizzazione e il diritto di vivere in modo indipendente, e di essere inclusi nella comunità. Tali programmi di assistenza non dovrebbero essere centrati sulla fornitura di servizi o trattamenti psichiatrici, ma su servizi gratuiti o a prezzi accessibili, forniti dalla comunità, comprese le alternative svincolate dalle diagnosi e dagli interventi sanitari. L’accesso ai farmaci e l’assistenza alla dismissione dei farmaci dovono essere resi disponibile per chi decide in questo senso;
  • (f) Alle persone con disabilità, nel caso di privazione arbitraria o illegale della libertà, devono essere assegnati degli indennizzi, così come altre forme di risarcimento.   Questo indennizzo deve prendere anche in considerazione i danni causati dalla mancanza di accessibilità, del rifiuto di accomodamenti ragionevoli, della mancanza di assistenza sanitaria e di riabilitazione, che hanno danneggiato la persona disabile, privata della libertà”.
Ginevra, Settembre 2015
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